legge 328 è stata approvata nel mese di novembre del 2000, in un momento in cui era già presente e fortemente diffusa una spinta autonomistica localistica da parte di quelle formazioni che aspiravano, così come ancora aspirano oggi, ad un diverso sistema politico basato sul federalismo. La legge interpreta e amplia il dettato costituzionale in materia di assistenza sociale, ma a breve distanza di tempo, durante il medesimo Governo, viene portata a termine una riforma costituzionale.Sociale Competenza delle RegioniNel nuovo art. 117 cost. vengono elencate le materie di legislazione esclusiva dello Stato e tra queste non figura l’assistenza sociale, che non figura nemmeno tra le materie a legislazione concorrente; quindi, per conseguenza la materia che ci interessa spetta integralmente alle Regioni.In questo breve cenno storico vale la pena soffermarsi anche su qualche contenuto di grande rilevanza etica prima ancora che giuridica. Ci si è chiesto, in particolare, se con la legge 328 fosse stato individuato un vero e proprio “diritto soggettivo” alle prestazioni, ma sembra che la risposta debba essere negativa. La prima argomentazione è che la definizione formale di diritto compare soltanto per le prestazioni di tipo economico e poi perché, la stessa legge, pone un’importante limitazione all’art. 22 c.2.In questo articolo si afferma il diritto a beneficiare del sistema integrato di interventi e servizi sociali, quale definito nei “Livelli Essenziali” subordinatamente alle risorse disponibili, riaffermando, in tal modo, un evidente legame tra livelli essenziali e risorse.
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